[vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading=”Interventi sugli archivi” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:20px;” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]L’articolo 21 comma 4 del Codice dei beni culturali stabilisce che “opere e lavori di qualunque genere” riguardanti i beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente.
L’autorizzazione (art. 21 comma 5) è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.
Nel settore dei beni archivistici rientrano tra gli interventi che devono essere autorizzati preventivamente: il riordinamento, l’inventariazione e il restauro, le iniziative di valorizzazione (come mostre documentarie) e la riproduzione dei documenti.
Sono inderogabilmente vietati gli interventi che possano provocare la distruzione o il deterioramento dei documenti, che ne pregiudichino la conservazione nel tempo o che comportino un uso non compatibile col carattere che ad essi è proprio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 20, vige il divieto di smembrare gli archivi sottoposti a tutela, che devono essere conservati nella loro integrità.
Ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei beni culturali, il Ministero può inoltre imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Tra questi interventi rientrano anche quelli previsti dall’articolo 30, comma 4: ordinamento e inventariazione degli archivi storici.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]