La Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura ha emanato una circolare recante indicazioni interpretative e applicative sulle modifiche introdotte dalla legge 17 marzo 2026, n. 40 al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le nuove disposizioni riguardano, in particolare, la disciplina della denuncia di spostamento dei beni culturali e il procedimento di autorizzazione al prestito di beni culturali mobili destinati a mostre ed esposizioni.
A seguito delle modifiche all’articolo 21 del Codice, qualsiasi spostamento di beni culturali deve essere preventivamente denunciato al soprintendente, indipendentemente dal fatto che sia connesso o meno al mutamento di dimora o di sede del detentore. Il soprintendente può impartire, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, le prescrizioni necessarie affinché i beni non subiscano danni durante le operazioni di movimentazione e trasporto.
La denuncia deve contenere, tra gli altri elementi, il luogo di destinazione, l’elenco dei beni interessati, le motivazioni dello spostamento, le caratteristiche dei locali di destinazione, le relative condizioni di sicurezza e conservazione, nonché le modalità di esecuzione del trasporto. Al termine delle operazioni deve inoltre essere trasmessa alla competente Soprintendenza una comunicazione attestante l’avvenuto spostamento e la collocazione dei beni presso il luogo dichiarato.
Per quanto riguarda i prestiti di beni culturali mobili destinati a mostre ed esposizioni, la legge n. 40/2026 stabilisce in novanta giorni il termine per l’adozione del provvedimento di autorizzazione. Resta fermo che, per i beni appartenenti allo Stato o comunque sottoposti a tutela statale, la richiesta deve essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione.
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