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Termine del procedimento di autorizzazione: 120 giorni
I progetti e le attività di digitalizzazione di beni archivistici e librari devono essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 commi 4-5 del d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’ente proponente deve inviare alla Soprintendenza archivistica e bibliografica formale richiesta di autorizzazione alla digitalizzazione . L’istanza dovrà essere corredata dal Progetto dettagliato dell’intervento che si intende eseguire con l’indicazione:
· della strumentazione hardware per l’acquisizione delle immagini (scanner, macchine fotografiche, ecc…), che dovranno essere utilizzati da operatori dotati di un’adeguata formazione;
· dei formati delle immagini digitali prodotte(TIFF, JPEG a bassa e alta risoluzione, PDF)
· indicazione della metadatazione delle immagini
· Cronoprogramma delle attività
La digitalizzazione della documentazione non consente in alcun caso l’automatico scarto della documentazione riprodotta (CFR circolare Direzione Generale Archivi n.41/2015).
Per approfondimenti sulla digitalizzazione di beni archivistici e librari si rimanda alle Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale , suggerite dall’Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale –Digital Library del MiC, previste nel ICDP – Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale, che definiscono gli approcci e le procedure per la creazione, la metadatazione e l’archiviazione degli oggetti digitali, ovvero le riproduzioni, eseguite con diverse modalità tecniche e procedure, del patrimonio analogico; si consiglia inoltre di consultare le indicazioni presenti sui sui portali dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico e dell’Istituto Centrale per gli Archivi.