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Lun - Ven: 9:00 - 17:30

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Donazione e custodia

Procedura di donazione

  • – Invio all’Archivio di Stato beneficiario, da parte del proprietario dell’archivio o dei documenti oggetto della donazione, di una autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 nella quale si manifesti la volontà di donare e si dichiari la piena proprietà e libera disponibilità del bene e il suo valore economico.
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  • – Trasmissione da parte dell’Archivio di Stato della nota pervenuta alla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente territorialmente, affinché quest’ultima possa effettuare l’istruttoria, di legittimità e di merito, verificando la correttezza dei dati presentati dal proponente la donazione, l’interesse culturale e il valore economico dell’archivio, esprimendo parere favorevole in conformità alla Circolare della DG-A n. 16 del 30.03.2017 e il DPCM 169/2019 art. 44.
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  • – Trasmissione da parte della Soprintendenza degli esiti dell’istruttoria alla Direzione generale Archivi-Servizio II;
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  • – Comunicazione da parte dell’Archivio di Stato alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, alla Direzione Generale Archivi e, per conoscenza, al proponente la donazione, della disponibilità dello spazio presso la propria sede;
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  • – Emissione del provvedimento che autorizza la donazione da parte Direzione Generale Archivi, da notificare al proprietario;
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  • – Stipulazione, da parte del direttore dell’Archivio di Stato e del donante, alla presenza di due testimoni, di un contratto con la forma dell’atto pubblico e trasmissione di una copia di tale atto alla Direzione generale archivi. Ai sensi della legge n. 512/1982 l’atto può essere stipulato anche dall’ufficiale rogante esistente presso l’Archivio di Stato. La registrazione dell’atto pubblico è gratuita, ai sensi del D.lgs. n. 346/1990, artt. 3 e 55.
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  • Se il valore dell’archivio è modico, è sufficiente un atto formale del direttore dell’Archivio di Stato di accettazione della proposta di donazione.
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Custodia temporanea

In base all’art 43 del Codice dei beni culturali (custodia coattiva) il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti gli archivi al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’articolo 29.

Il procedimento di custodia temporanea si apre con la proposta del Soprintendente archivistico competente per territorio.