Via San Biagio dei Librai, 121
80138 Napoli NA
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081 010 6151
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Attivazione dell’Ufficio esportazione per i beni archivistici e bibliografici
Dal 4 maggio 2026, in capo alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, è attivo
l’Ufficio Esportazione per i beni archivistici e bibliografici, preposto al controllo della circolazione internazionale dei beni di competenza, in entrata e in uscita dal territorio italiano, ai sensi della legislazione vigente (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.lgs.22/01/2004, n. 42; Regolamento CEE n. 3911/92 e Regolamento UE 2019/880).
Il controllo è effettuato tramite Commissioni composte da funzionari tecnici in organico negli Istituti del Ministero della Cultura.
L’Ufficio ha competenza in merito all’entrata e all’uscita di beni archivistici o bibliografici in/dall’Italia, da e verso territori UE ed extra UE.
La presentazione delle istanze avviene tramite piattaforma ministeriale SUE – Sistema degli Uffici Esportazione, previa registrazione da parte dell’Utente:
Si prega di compilare compilazione istanze e dichiarazioni con la massima cura.
Dovranno inoltre essere trasmesse fotografie a colori di buona qualità che riproducano i beni nella loro interezza (fronte e retro) e ogni dettaglio utile all’identificazione e valutazione. In caso di libri, prestare attenzione alla presenza di timbri, annotazioni manoscritte, ex libris, che dovranno essere fotografati oltre al frontespizio e al colophon.
Direttore:
Paola Vona
Assistenti:
Simona Caturano
Carlo Piantadosi
Supporto Ufficio protocollo SAB-CAM:
Daniela Menafro
Sede:
Palazzo Carafa, via San Biagio dei Librai n. 121 – Napoli
tel. 081.0106151 (lunedì – venerdì, ore 9:00 – 14:00)
PEO: sab-cam.esportazione@cultura.gov.it
PEC: sab-cam.esportazione@pec.cultura.gov.it
Decreto di istituzione (Sab-Cam n. 1/2026)
Procedimenti di competenza:
USCITA VERSO PAESI UE
(beni che non siano stati dichiarati dal MiC di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse)
ALC – Attestato di libera circolazione (soggetto a imposta di bollo, € 16)
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 68
Beni oggetto del procedimento:
Validità: 5 anni dal rilascio
Tempi di rilascio: 40 giorni dalla convalida dell’istanza. Il termine può essere sospeso per accertamenti sull’interesse culturale o integrazioni documentali.
I beni verranno sottoposti a visione diretta da parte della Commissione. La convocazione avverrà tramite l’indirizzo e-mail fornito dall’Utente in fase di registrazione sul portale.
ACT- Attestato di circolazione temporanea (soggetto a imposta di bollo, € 16)
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 71
Da richiedere per l’uscita dei beni per mostre, manifestazioni, restauri, ecc.
Beni oggetto del procedimento:
Validità: massimo 18 mesi
Tempi di rilascio: 30 giorni dalla convalida dell’istanza. Il termine può essere sospeso per integrazioni documentali.
I beni potrebbero essere sottoposti a visione diretta da parte della Commissione. La convocazione avverrà tramite l’indirizzo e-mail fornito dall’Utente in fase di registrazione sul portale.
USCITA IN REGIME DICHIARATIVO
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
D.M. 17 maggio 2018, n. 246
DVAL - Dichiarazione di valore
Beni oggetto del procedimento:
I beni verranno sottoposti a visione diretta da parte della Commissione. La convocazione avverrà tramite l’indirizzo e-mail fornito dall’Utente in fase di registrazione sul portale. Si ricorda che per beni archivistici, incunaboli, manoscritti, documentazione fotografica o audiovisiva risalente a oltre 25 anni è sempre previsto un ALC – Attestato di Libera Circolazione.
D50/70 - Dichiarazione per beni aventi più di 50 anni e meno di 70
Beni oggetto del procedimento:
Validità: 5 anni dalla vidimazione
Tempi di rilascio: Vidimazione entro 30 gg dalla convalida dell’istanza. Il termine può essere sospeso per accertamenti sull’interesse culturale o integrazioni documentali.
I beni potrebbero essere sottoposti a visione diretta da parte della Commissione. La convocazione avverrà tramite l’indirizzo e-mail fornito dall’Utente in fase di registrazione sul portale.
USCITA VERSO PAESTI EXTRA UE
LED - Licenza esportazione definitiva (soggetta a imposta di bollo € 16), in aggiunta al rilascio di ALC
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 74 e Allegato A
Validità: 1 anno, con ALC valido (La LED può essere rilasciata dallo stesso ufficio che ha emesso l’Attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, non oltre 4 anni dal rilascio di quest’ultimo).
Tempi di rilascio: 30 gg dalla convalida dell’istanza.
LET - Licenza esportazione temporanea (soggetto a imposta di bollo, € 16): in aggiunta al rilascio di ACT, DVAL o D50/70
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 74 e Allegato A
Validità: specificato nella Licenza
Tempi di rilascio: 30 gg dalla convalida dell’istanza.
IMPORTAZIONE DI BENI
CAS - Certificato di avvenuta spedizione (da paesi UE), da presentare entro 40 giorni dall’ingresso del bene in Italia.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 72
Beni oggetto del procedimento:
Validità: 5 anni (rinnovo soggetto a pagamento di imposta di bollo € 16). La proroga può essere richiesta nei 6 mesi antecedenti alla scadenza e almeno 60 giorni prima della stessa.
Tempi di rilascio: 30 giorni dalla convalida dell’istanza. Il termine può essere sospeso per integrazioni documentali.
Ai fini del rilascio del certificato dovranno essere allegati il documento di viaggio e la fattura di acquisto. Non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi.
Per l’uscita del bene (con CAS in corso di validità) è possibile richiedere un Certificato a scarico (Attestato di libera circolazione a scarico se il bene è spedito verso un altro stato UE o la Licenza d’esportazione a scarico se esportato verso un paese terzo presso lo stesso) allo stesso Ufficio che ha rilasciato il CAS, previo riscontro del bene. Dopo il rilascio dell’Attestato di libera circolazione a scarico o della Licenza di esportazione a scarico, l’interessato che intenda riportare il bene in Italia dovrà richiedere un nuovo CAS o CAI.
CAI - Certificato di avvenuta importazione (da paesi extra UE), da presentare entro 40 giorni dall’ingresso del bene in Italia.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 72
Beni oggetto del procedimento:
Validità: 5 anni (rinnovo soggetto a pagamento di imposta di bollo € 16). La proroga può essere richiesta nei 6 mesi antecedenti alla scadenza e almeno 60 giorni prima della stessa.
Tempi di rilascio: 30 giorni dalla convalida dell’istanza. Il termine può essere sospeso per integrazioni documentali.
Ai fini del rilascio del certificato dovranno essere allegate la bolla doganale (DAU) e la fattura di acquisto. Non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi.
Per l’uscita del bene (con CAI in corso di validità) è possibile richiedere un Certificato a scarico (Attestato di libera circolazione a scarico se il bene è spedito verso un altro stato UE o la Licenza d’esportazione a scarico se esportato verso un paese terzo presso lo stesso) allo stesso Ufficio che ha rilasciato il CAI, previo riscontro del bene. Dopo il rilascio dell’Attestato di libera circolazione a scarico o della Licenza di esportazione a scarico, l’interessato che intenda riportare il bene in Italia dovrà richiedere un nuovo CAI o CAS.
Note operative:
Il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 €, coerentemente con le disposizioni dettate dal Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 5, deve essere assolto virtualmente tramite il portale PagoPA, selezionando dal menu a tendina Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania:
https://pagonline.cultura.gov.it/pagamenti-pagopa/acquista/bollo.do
Il pdf riportante l’attestazione di pagamento dovrà essere caricato nell’istanza in SUE come Documentazione allegata alla richiesta.
Le istanze compilate all’interno del SUE, dovranno essere stampate in triplice copia, firmate e consegnate secondo le indicazioni di luogo e di orario fornite dall’Ufficio all’indirizzo mail indicato in piattaforma.
Attestazione del valore dei beni
Ove richiesta, l’attestazione del valore dei beni deve essere dimostrata con allegando uno dei seguenti documenti:
Nel caso non si possieda alcuno dei documenti previsti dalla normativa, caricare come Altra documentazione del bene una dichiarazione autografa del richiedente che rimetta la valutazione di congruità del valore alla commissione esportazione.